Quando ti serve
- Installi un ascensore nuovo in un edificio, condominio o azienda.
- Devi mettere in esercizio un impianto e ottenere la matricola.
- Organizzi manutenzione e verifiche periodiche per il cliente.
- Hai eseguito modifiche che richiedono la verifica straordinaria.
Quando NON si applica
- Apparecchi con velocità non superiore a 0,15 m/s, come le piattaforme elevatrici: direttiva macchine.
- Scale mobili e marciapiedi mobili: D.Lgs. 17/2010.
- Montascale e piattaforme inclinate: UNI EN 81-40 sotto direttiva macchine.
Cosa richiede in pratica
- Per un ascensore nuovo segui la procedura della direttiva ascensori: dichiarazione UE di conformità e marcatura CE prima della messa in esercizio.
- Ricorda al proprietario di comunicare al Comune la messa in esercizio entro sessanta giorni: è così che l'impianto ottiene il numero di matricola (art. 12).
- Programma le verifiche periodiche biennali con la ASL o con un organismo abilitato e conserva i verbali con il libretto dell'impianto (art. 13).
- Dopo modifiche rilevanti fai eseguire la verifica straordinaria prima di rimettere l'impianto in servizio (art. 14).
- La manutenzione va affidata a una ditta abilitata o a personale munito di certificato di abilitazione (art. 15).
Errori da evitare in cantiere
- Rimettere in servizio l'ascensore dopo una modifica importante senza verifica straordinaria. Esercizio irregolare: al primo controllo o incidente la responsabilità ricade su chi ha riconsegnato l'impianto. ✓ Prima della riconsegna verifica con l'organismo incaricato se la modifica eseguita richiede la verifica straordinaria dell'art. 14.
- Consegnare l'impianto nuovo senza spiegare al proprietario l'obbligo di comunicazione al Comune. Impianto senza matricola: esercizio irregolare che riemerge a ogni verifica e in ogni compravendita dell'immobile. ✓ Consegna istruzioni scritte con la scadenza dei sessanta giorni e i documenti da allegare alla comunicazione.
- Lasciare la manutenzione al tuttofare del condominio. Manutenzione priva di valore ai fini del DPR 162/1999: obbligo scoperto e sicurezza degli utenti affidata al caso. ✓ Fai stipulare un contratto con ditta abilitata o con manutentore munito di certificato di abilitazione.
Un caso pratico
Nuovo ascensore in una palazzina di quattro piani. L'installatore completa l'impianto, esegue le prove finali e rilascia la dichiarazione UE di conformità con marcatura CE. Il proprietario comunica la messa in esercizio al Comune entro sessanta giorni e ottiene il numero di matricola, esposto in cabina. Da quel momento partono gli obblighi di esercizio: contratto di manutenzione con una ditta abilitata e verifica periodica biennale con un organismo abilitato, i cui verbali si conservano con il libretto dell'impianto.
Come si cita nella Dichiarazione di Conformità
Per l'ascensore nuovo il documento di chiusura è la dichiarazione UE di conformità, non la DiCo. La DiCo del DM 37/2008 torna protagonista per le modifiche secondo la serie UNI 10411 e per la linea elettrica di alimentazione, che resta un impianto di lettera A.
Domande frequenti
Per l'ascensore nuovo serve la dichiarazione UE di conformità, non la DiCo. Il DPR 162/1999 disciplina la messa in esercizio degli ascensori: l'installatore rilascia la dichiarazione UE con marcatura CE, poi il proprietario comunica l'impianto al Comune entro sessanta giorni per ottenere il numero di matricola. La DiCo del DM 37/2008 torna obbligatoria per la linea di alimentazione elettrica e per le modifiche successive.
Ogni due anni. Il DPR 162/1999 impone la verifica periodica biennale degli ascensori in servizio privato: la esegue l'ASL, l'ARPA o un organismo abilitato, su incarico del proprietario dell'impianto. I verbali di verifica vanno conservati nel libretto dell'impianto. Dopo modifiche rilevanti il proprietario deve invece far eseguire la verifica straordinaria prima di rimettere l'impianto in funzione.