DM 37/2008

Abilitazione lettera F e DiCo per gli impianti di sollevamento

Il DM 37/2008 inquadra alla lettera F gli impianti di sollevamento: imprese abilitate, regola d'arte e Dichiarazione di Conformità per gli interventi.

Quando ti serve

  • Installi o modifichi ascensori, montacarichi o piattaforme elevatrici.
  • Esegui manutenzione straordinaria su un impianto di sollevamento.
  • Lavori su scale mobili o marciapiedi mobili al servizio di un edificio.
  • Devi capire chi può firmare la DiCo per la lettera F.

Quando NON si applica

  • Manutenzione ordinaria che non modifica l'impianto: niente DiCo (art. 10).
  • Messa in esercizio, matricola e verifiche degli ascensori: le regola il DPR 162/1999.
  • Impianti non al servizio di edifici e loro pertinenze.

Cosa richiede in pratica

  • Lavora solo con l'abilitazione per la lettera F: copre ascensori, montacarichi, scale mobili e simili (art. 1, comma 2).
  • Realizza ogni intervento a regola d'arte: seguire le norme UNI e CEI pertinenti ti dà la presunzione di conformità (art. 6).
  • Emetti la Dichiarazione di Conformità a fine intervento, con gli allegati obbligatori e le norme tecniche applicate (art. 7).
  • Coordina la DiCo con i documenti del DPR 162/1999: per un ascensore nuovo la conformità passa dalla direttiva ascensori.
  • Ricorda gli obblighi del committente: affidare i lavori a imprese abilitate e conservare la documentazione (art. 8).

Errori da evitare in cantiere

  • Firmare lavori sull'ascensore con la sola abilitazione di lettera A. La DiCo è emessa da un soggetto non abilitato per quell'impianto: dichiarazione contestabile e sanzioni dell'art. 15. ✓ Verifica in visura camerale che l'impresa abbia l'abilitazione DM 37/2008 per la lettera F prima di accettare il lavoro.
  • Confondere la DiCo del DM 37/2008 con la dichiarazione UE di conformità dell'ascensore nuovo. Documenti sbagliati o mancanti: la pratica comunale di messa in esercizio si blocca e il cliente resta con l'impianto fermo. ✓ Per l'ascensore nuovo segui il DPR 162/1999; usa la DiCo per le modifiche secondo la serie UNI 10411 e per le parti d'impianto.

Un caso pratico

Un condominio ti incarica di sostituire il quadro di manovra e l'operatore porte dell'ascensore esistente, marcato CE. Verifichi che la tua impresa abbia l'abilitazione per la lettera F, esegui la modifica seguendo la UNI 10411-11 e a fine lavori emetti la Dichiarazione di Conformità citando la norma nel quadro delle norme tecniche applicate. Ricordi all'amministratore di far eseguire la verifica straordinaria quando il DPR 162/1999 la prevede e di aggiornare il libretto dell'impianto.

Come si cita nella Dichiarazione di Conformità

Per la lettera F il DM 37/2008 è la cornice: abilitazione dell'impresa e DiCo a fine intervento nascono qui. Per gli ascensori nuovi la conformità passa dal DPR 162/1999; per modifiche e manutenzione straordinaria la DiCo resta il documento che chiude il lavoro.

Domande frequenti

Sì. Le modifiche agli ascensori esistenti rientrano nella lettera F del DM 37/2008: a fine intervento l'impresa abilitata emette la Dichiarazione di Conformità, citando la parte pertinente della serie UNI 10411. Per gli ascensori marcati CE si usa la UNI 10411-11 (elettrici) o la UNI 10411-12 (idraulici); per gli impianti ante direttiva la UNI 10411-1 o la UNI 10411-2. Dopo certe modifiche il DPR 162/1999 richiede anche la verifica straordinaria.

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