D.Lgs. 17/2010

La direttiva macchine per piattaforme, montascale e scale mobili

Il D.Lgs. 17/2010 recepisce la direttiva macchine 2006/42/CE: copre gli apparecchi di sollevamento esclusi dalla direttiva ascensori, come piattaforme elevatrici e scale mobili.

Quando ti serve

  • Installi una piattaforma elevatrice con velocità fino a 0,15 m/s.
  • Monti un montascale o una piattaforma inclinata su una scala.
  • Installi scale mobili o marciapiedi mobili.
  • Realizzi un montacarichi per sole merci non accessibile alle persone.

Quando NON si applica

  • Ascensori con velocità superiore a 0,15 m/s: vale il DPR 162/1999.
  • Manutenzione che non cambia funzioni o dispositivi di sicurezza della macchina.

Cosa richiede in pratica

  • Chi immette sul mercato la macchina completa risponde dei requisiti essenziali dell'allegato I: se assembli tu l'insieme installato, il fabbricante sei tu.
  • Applica le norme armonizzate pertinenti, come UNI EN 81-40, UNI EN 81-41 o UNI EN 115-1: ti danno la presunzione di conformità.
  • Costruisci e conserva il fascicolo tecnico: analisi dei rischi, calcoli, prove eseguite e schemi della macchina installata.
  • Apponi la marcatura CE e firma la dichiarazione CE di conformità prima della consegna al cliente.
  • Consegna manuale d'uso e istruzioni di manutenzione; per i lavori dal 20 gennaio 2027 il riferimento diventa il Regolamento (UE) 2023/1230.

Errori da evitare in cantiere

  • Trattare la piattaforma elevatrice come un ascensore del DPR 162/1999. Procedura e documenti sbagliati: pratica impostata male e conformità da rifare da capo. ✓ Individua prima la direttiva applicabile: sopra 0,15 m/s direttiva ascensori, fino a 0,15 m/s direttiva macchine.
  • Apporre la marcatura CE senza un fascicolo tecnico completo. In caso di infortunio rispondi come fabbricante senza poter dimostrare nulla: la dichiarazione da sola non regge. ✓ Archivia analisi dei rischi, prove e schemi per ogni macchina installata e conservali a lungo termine.
  • Fermarsi alla dichiarazione CE e dimenticare la parte d'impianto. L'allacciamento elettrico resta senza DiCo: lavoro incompleto agli occhi del DM 37/2008. ✓ Emetti anche la Dichiarazione di Conformità per l'alimentazione e i collegamenti realizzati.

Un caso pratico

Una famiglia ti chiede una piattaforma elevatrice per superare un dislivello di due piani in una villetta. La velocità non supera 0,15 m/s: sei nel campo della direttiva macchine, non del DPR 162/1999. Progetti e installi seguendo la UNI EN 81-41, componi il fascicolo tecnico con analisi dei rischi e prove, apponi la marcatura CE e firmi la dichiarazione CE di conformità. Per la linea di alimentazione e i collegamenti elettrici emetti la DiCo del DM 37/2008.

Come si cita nella Dichiarazione di Conformità

Per piattaforme, montascale e scale mobili la dichiarazione CE copre la macchina; la DiCo del DM 37/2008 copre l'impianto che la alimenta e gli interventi di lettera F. Nel quadro delle norme tecniche applicate citi le norme armonizzate seguite, come la serie UNI EN 81.

Domande frequenti

La velocità determina la normativa applicabile. Gli ascensori con velocità superiore a 0,15 m/s rientrano nella direttiva ascensori e nel DPR 162/1999; le piattaforme elevatrici fino a 0,15 m/s sono macchine ai sensi del D.Lgs. 17/2010 e viaggiano con dichiarazione CE secondo la UNI EN 81-41 (verticali) o la UNI EN 81-40 (inclinate). In entrambi i casi l'installazione resta un intervento di lettera F con la sua DiCo.

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