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Quando si installa un ascensore nuovo in un edificio, la domanda sulla documentazione di fine lavori porta spesso confusione: serve la Dichiarazione di Conformità del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 o la dichiarazione UE di conformità prevista dalla direttiva europea sugli ascensori? La risposta è che si tratta di due regimi distinti che non si sostituiscono: capire quale si applica quando è il punto da cui partire.
Questa guida distingue i due documenti, spiega quando ciascuno è richiesto e chiarisce dove il D.M. 37/2008 rientra in gioco anche per chi lavora nel settore degli ascensori.
Due regimi diversi per gli ascensori
Gli ascensori sono soggetti, in Italia come in tutta l’Unione Europea, a una normativa di prodotto specifica: la direttiva 2014/33/UE, recepita in Italia con il D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 (come modificato dal D.P.R. 10 gennaio 2017, n. 23), che disciplina l’immissione sul mercato e la messa in servizio degli ascensori e dei relativi componenti di sicurezza.
Questa direttiva si applica all’ascensore come prodotto, inteso come il sistema completo installato in modo permanente negli edifici per il trasporto di persone, di cose o di persone e cose. Il documento che ne attesta la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza è la dichiarazione UE di conformità, che accompagna la marcatura CE dell’ascensore.
Il D.M. 37/2008, invece, disciplina la realizzazione degli impianti negli edifici da parte di imprese installatrici abilitate. Il suo articolo 1 elenca le tipologie di impianti soggetti: alla lettera f) compaiono gli “impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili”.
L’ascensore nuovo: la dichiarazione UE
Per un ascensore nuovo, inteso come sistema completo immesso sul mercato, il documento di conformità principale è la dichiarazione UE di conformità rilasciata dall’installatore dell’ascensore (che ai sensi della direttiva 2014/33/UE è trattato come il fabbricante del prodotto). Questa dichiarazione attesta che l’ascensore soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza della direttiva, verificati attraverso una procedura di valutazione della conformità con il coinvolgimento di un organismo notificato.
La marcatura CE apposta sull’ascensore e la dichiarazione UE di conformità sono gli strumenti che regolano l’immissione sul mercato del prodotto-ascensore. Non sono sostituibili né integrabili con la DiCo del D.M. 37/2008.
Quando entra il D.M. 37/2008
Il punto che genera confusione è che l’articolo 1 del D.M. 37/2008 include la lettera f) tra le tipologie di impianti soggetti al decreto. Questo significa che anche per gli impianti di sollevamento vige l’obbligo di impresa abilitata e, per i lavori che rientrano nell’ambito del decreto, l’emissione della DiCo.
Il nodo è distinguere il perimetro:
- L’ascensore come prodotto completo, immesso sul mercato per la prima volta: segue la direttiva 2014/33/UE e richiede la dichiarazione UE di conformità con marcatura CE. È fuori dall’ambito della DiCo del D.M. 37/2008.
- Interventi di trasformazione, ampliamento o modifica sostanziale di un ascensore esistente che non costituiscono immissione sul mercato di un nuovo prodotto: possono rientrare nell’ambito del D.M. 37/2008 e richiedere la DiCo da parte dell’impresa abilitata alla lettera F.
- Parti dell’impianto che esulano dall’ascensore in senso stretto: ad esempio la linea elettrica dedicata di alimentazione dell’ascensore rientra nell’impianto elettrico dell’edificio (lettera A) e va certificata dall’impresa abilitata per quella lettera, separatamente dall’ascensore.
La parte elettrica e di sollevamento
Nella pratica quotidiana, l’intervento sull’impianto di sollevamento tocca spesso più aspetti:
- La cabina, il gruppo motore e i componenti di sicurezza dell’ascensore in sé: regolati dalla direttiva prodotto 2014/33/UE.
- La linea elettrica di alimentazione che arriva al quadro dell’ascensore: impianto elettrico lettera A del D.M. 37/2008, con DiCo separata dell’impresa elettrica.
- Eventuali opere edili del vano corsa: non impianti, ma lavori edili soggetti alle rispettive norme urbanistiche ed edilizie.
Quando si lavora su ascensori, è importante tenere ben separati questi piani perché ciascuno ha il suo documento di conformità, il suo soggetto responsabile e il suo percorso amministrativo.
Come non confondere i due documenti
Il modo più sicuro per non sbagliare è partire dalla domanda: che cosa si sta installando o modificando?
- Se stai installando un ascensore completo per la prima volta in un edificio, o sostituendo integralmente un ascensore esistente: si applica la direttiva 2014/33/UE. La dichiarazione UE di conformità è il documento centrale; la DiCo del D.M. 37/2008 non sostituisce quel percorso.
- Se stai eseguendo interventi su parti impiantistiche dell’edificio collegate all’ascensore (linea elettrica, locale macchine, ecc.): verifica caso per caso quale lettera del D.M. 37/2008 si applica e chi deve emettere la DiCo per quella parte.
- Se esegui interventi di manutenzione o modifica sull’ascensore esistente: valuta se si tratta di una modifica sostanziale che riconfigura il prodotto (e quindi richiede una nuova valutazione di conformità alla direttiva) o di un intervento minore.
Per i dettagli sulle norme tecniche di settore e le schede delle norme applicabili agli impianti di sollevamento, il riferimento è la pagina /norme/ascensori-e-sollevamento.
In sintesi
Per un ascensore nuovo il documento principale è la dichiarazione UE di conformità prevista dalla direttiva 2014/33/UE, non la DiCo del D.M. 37/2008. Il decreto si applica alla lettera F per interventi che rientrano nel suo perimetro (tipicamente modifiche all’impianto, non l’immissione sul mercato del prodotto) e separatamente alla lettera A per la linea elettrica di alimentazione. Tenere distinti i due regimi evita di produrre la documentazione sbagliata, o di presentare una DiCo come sostitutiva della dichiarazione UE.
Per gli interventi che rientrano nel D.M. 37/2008, la DiCo si emette con DiCoFacile citando le norme tecniche effettivamente applicate.
Questa guida ha carattere informativo e operativo: non sostituisce la lettura del testo vigente del D.M. 37/2008, della direttiva 2014/33/UE e dei rispettivi provvedimenti di recepimento, né una valutazione tecnica del caso specifico.