Casi pratici

Ascensore nuovo: DiCo o dichiarazione UE

Per un ascensore nuovo serve la DiCo del D.M. 37/2008 o la dichiarazione UE del fabbricante? Le differenze, chi la rilascia e quando si applica ciascuna.

5 min di lettura
Indice 6 sezioni
  1. Due regimi diversi per gli ascensori
  2. L’ascensore nuovo: la dichiarazione UE
  3. Quando entra il D.M. 37/2008
  4. La parte elettrica e di sollevamento
  5. Come non confondere i due documenti
  6. In sintesi

Quando si installa un ascensore nuovo in un edificio, la domanda sulla documentazione di fine lavori porta spesso confusione: serve la Dichiarazione di Conformità del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 o la dichiarazione UE di conformità prevista dalla direttiva europea sugli ascensori? La risposta è che si tratta di due regimi distinti che non si sostituiscono: capire quale si applica quando è il punto da cui partire.

Questa guida distingue i due documenti, spiega quando ciascuno è richiesto e chiarisce dove il D.M. 37/2008 rientra in gioco anche per chi lavora nel settore degli ascensori.

Due regimi diversi per gli ascensori

Gli ascensori sono soggetti, in Italia come in tutta l’Unione Europea, a una normativa di prodotto specifica: la direttiva 2014/33/UE, recepita in Italia con il D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 (come modificato dal D.P.R. 10 gennaio 2017, n. 23), che disciplina l’immissione sul mercato e la messa in servizio degli ascensori e dei relativi componenti di sicurezza.

Questa direttiva si applica all’ascensore come prodotto, inteso come il sistema completo installato in modo permanente negli edifici per il trasporto di persone, di cose o di persone e cose. Il documento che ne attesta la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza è la dichiarazione UE di conformità, che accompagna la marcatura CE dell’ascensore.

Il D.M. 37/2008, invece, disciplina la realizzazione degli impianti negli edifici da parte di imprese installatrici abilitate. Il suo articolo 1 elenca le tipologie di impianti soggetti: alla lettera f) compaiono gli “impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili”.

L’ascensore nuovo: la dichiarazione UE

Per un ascensore nuovo, inteso come sistema completo immesso sul mercato, il documento di conformità principale è la dichiarazione UE di conformità rilasciata dall’installatore dell’ascensore (che ai sensi della direttiva 2014/33/UE è trattato come il fabbricante del prodotto). Questa dichiarazione attesta che l’ascensore soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza della direttiva, verificati attraverso una procedura di valutazione della conformità con il coinvolgimento di un organismo notificato.

La marcatura CE apposta sull’ascensore e la dichiarazione UE di conformità sono gli strumenti che regolano l’immissione sul mercato del prodotto-ascensore. Non sono sostituibili né integrabili con la DiCo del D.M. 37/2008.

Quando entra il D.M. 37/2008

Il punto che genera confusione è che l’articolo 1 del D.M. 37/2008 include la lettera f) tra le tipologie di impianti soggetti al decreto. Questo significa che anche per gli impianti di sollevamento vige l’obbligo di impresa abilitata e, per i lavori che rientrano nell’ambito del decreto, l’emissione della DiCo.

Il nodo è distinguere il perimetro:

  • L’ascensore come prodotto completo, immesso sul mercato per la prima volta: segue la direttiva 2014/33/UE e richiede la dichiarazione UE di conformità con marcatura CE. È fuori dall’ambito della DiCo del D.M. 37/2008.
  • Interventi di trasformazione, ampliamento o modifica sostanziale di un ascensore esistente che non costituiscono immissione sul mercato di un nuovo prodotto: possono rientrare nell’ambito del D.M. 37/2008 e richiedere la DiCo da parte dell’impresa abilitata alla lettera F.
  • Parti dell’impianto che esulano dall’ascensore in senso stretto: ad esempio la linea elettrica dedicata di alimentazione dell’ascensore rientra nell’impianto elettrico dell’edificio (lettera A) e va certificata dall’impresa abilitata per quella lettera, separatamente dall’ascensore.

La parte elettrica e di sollevamento

Nella pratica quotidiana, l’intervento sull’impianto di sollevamento tocca spesso più aspetti:

  • La cabina, il gruppo motore e i componenti di sicurezza dell’ascensore in sé: regolati dalla direttiva prodotto 2014/33/UE.
  • La linea elettrica di alimentazione che arriva al quadro dell’ascensore: impianto elettrico lettera A del D.M. 37/2008, con DiCo separata dell’impresa elettrica.
  • Eventuali opere edili del vano corsa: non impianti, ma lavori edili soggetti alle rispettive norme urbanistiche ed edilizie.

Quando si lavora su ascensori, è importante tenere ben separati questi piani perché ciascuno ha il suo documento di conformità, il suo soggetto responsabile e il suo percorso amministrativo.

Come non confondere i due documenti

Il modo più sicuro per non sbagliare è partire dalla domanda: che cosa si sta installando o modificando?

  • Se stai installando un ascensore completo per la prima volta in un edificio, o sostituendo integralmente un ascensore esistente: si applica la direttiva 2014/33/UE. La dichiarazione UE di conformità è il documento centrale; la DiCo del D.M. 37/2008 non sostituisce quel percorso.
  • Se stai eseguendo interventi su parti impiantistiche dell’edificio collegate all’ascensore (linea elettrica, locale macchine, ecc.): verifica caso per caso quale lettera del D.M. 37/2008 si applica e chi deve emettere la DiCo per quella parte.
  • Se esegui interventi di manutenzione o modifica sull’ascensore esistente: valuta se si tratta di una modifica sostanziale che riconfigura il prodotto (e quindi richiede una nuova valutazione di conformità alla direttiva) o di un intervento minore.

Per i dettagli sulle norme tecniche di settore e le schede delle norme applicabili agli impianti di sollevamento, il riferimento è la pagina /norme/ascensori-e-sollevamento.

In sintesi

Per un ascensore nuovo il documento principale è la dichiarazione UE di conformità prevista dalla direttiva 2014/33/UE, non la DiCo del D.M. 37/2008. Il decreto si applica alla lettera F per interventi che rientrano nel suo perimetro (tipicamente modifiche all’impianto, non l’immissione sul mercato del prodotto) e separatamente alla lettera A per la linea elettrica di alimentazione. Tenere distinti i due regimi evita di produrre la documentazione sbagliata, o di presentare una DiCo come sostitutiva della dichiarazione UE.

Per gli interventi che rientrano nel D.M. 37/2008, la DiCo si emette con DiCoFacile citando le norme tecniche effettivamente applicate.

Questa guida ha carattere informativo e operativo: non sostituisce la lettura del testo vigente del D.M. 37/2008, della direttiva 2014/33/UE e dei rispettivi provvedimenti di recepimento, né una valutazione tecnica del caso specifico.

FAQ

Domande frequenti

Per l'ascensore nuovo serve la dichiarazione UE di conformità, non la DiCo del DM 37/2008. Il DPR 162/1999, che recepisce la direttiva 2014/33/UE, disciplina la messa in esercizio: l'installatore rilascia la dichiarazione UE con marcatura CE, poi il proprietario comunica l'impianto al Comune entro sessanta giorni per ottenere il numero di matricola.

Sì, la linea elettrica di alimentazione richiede la DiCo del DM 37/2008. La linea che arriva al quadro dell'ascensore è impianto elettrico di lettera A: la realizza un'impresa abilitata a quella lettera, che a fine lavori emette una Dichiarazione di Conformità separata. Questa DiCo è distinta dalla dichiarazione UE dell'ascensore come prodotto.

Sì. Le modifiche agli ascensori esistenti rientrano nella lettera F del DM 37/2008: a fine intervento l'impresa abilitata emette la Dichiarazione di Conformità, citando la parte pertinente della serie UNI 10411. Dopo certe modifiche il DPR 162/1999 richiede anche la verifica straordinaria prima di rimettere in funzione l'impianto.

No. L'articolo 5 del DM 37/2008, che disciplina l'obbligo di progetto degli impianti, esclude esplicitamente gli ascensori della lettera f). Per gli impianti di sollevamento il regime progettuale è quello della direttiva prodotto 2014/33/UE e del DPR 162/1999, non quello del DM 37/2008. Resta invece soggetta al progetto la linea elettrica di alimentazione di lettera A.

No. La DiCo del DM 37/2008 non sostituisce né integra la dichiarazione UE di conformità dell'ascensore nuovo. La marcatura CE e la dichiarazione UE, previste dal DPR 162/1999 e dalla direttiva 2014/33/UE, regolano l'immissione sul mercato del prodotto-ascensore. La DiCo copre solo gli interventi d'impianto di lettera F e l'alimentazione elettrica di lettera A.

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